Come viene eletto il Presidente della Repubblica Italiana

Come viene eletto il Presidente della Repubblica Italiana? Ne parliamo in questo articolo, facendo un breve riassunto sul ruolo di questa istituzione: quali sono i poteri, quanto dura il mandato.

NOTA BENE
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Il Capo dello Stato

Simbolo dell’unità nazionale, di cui è rappresentanza vivente e giuridica, il Presidente della Repubblica Italiana ricopre un ruolo molto importante; la sua funzione è scritta sulla Costituzione italiana, in vigore dal 1° gennaio del 1948. Il più alto documento di legge nazionale infatti, stabilisce che può salire alla carica di Presidente qualsiasi cittadino italiano che goda dei diritti civili e politici; c’è un unico vincolo: che abbia compiuto i cinquant’anni di età.

Nella storia d’Italia tuttavia, non è mai accaduto che sia stato eletto un presidente fuori dal Parlamento, preso dunque dalla società civile.

Il Quirinale, Sede del Presidente della Repubblica
Il Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale.

Riportando alla lettera quanto sancito, sarebbe un organo di “garanzia” costituzionale, per quanto sia prevista anche per lui, in alcuni casi, la facoltà d’essere un organo governante. L’articolo 87 comma I della Costituzione dice espressamente che il Presidente della Repubblica Italiana è

il Capo dello Stato e il rappresentante dell’unità nazionale.

Presiede inoltre:

  • il Consiglio Supremo di Difesa;
  • il Consiglio Superiore della Magistratura.

L’elezione del Presidente della Repubblica

Elezioni indirette

La sua elezione si svolge in seduta comune del Parlamento, con l’aggiunta dei rappresentanti di ogni singola regione. Si parla, nel caso specifico dell’elezione presidenziale, di “elezione indiretta”.

In pratica si tratta di un processo adottato da molte repubbliche europee (e non solo), nel quale i votanti che prendono parte all’elezione non scelgono tra i candidati alla carica, bensì eleggono soggetti che, chiamati in causa, dovranno scegliere se accedere o meno, alla carica stessa.

Le elezioni indirette, metodo antico per la verità, sono spesso usate dai sindacati, oltre che in certe corporazioni professionali, civiche o benefiche.

I delegati regionali

Nello specifico, i delegati regionali sono tre per ogni regione (due scelti tra la maggioranza vigente, uno tra la minoranza), eccezion fatta per la Valle d’Aosta, che ne ha uno solo.

L’inclusione nella seduta comune d’elezione dei rappresentanti regionali è necessaria per garantire il rispetto delle minoranze, come dice la Carta Costituzionale.

La convocazione per l’elezione

Ad ogni modo, spetta al Presidente della Camera dei deputati convocare, 30 giorni prima della scadenza effettiva del mandato del Presidente della Repubblica, tutti i membri del Parlamento Italiano, per provvedere alle votazioni.

Il quorum elevato

Al momento dell’elezione, dovrà raggiungersi un quorum elevato, onde evitare, nel rispetto della democrazia vigente, che il presidente incaricato sia espressione della momentanea maggioranza politica al governo.

Come viene eletto il Presidente della Repubblica

L’elezione, la quale avviene a scrutinio segreto, può durare anche tre scrutini. Nei primi due pertanto, la maggioranza dovrà essere pari ai 2/3 dell’Assemblea (si parla in questo caso di “maggioranza qualificata”). Qualora non si riesca ad ottenerla, si procederà al terzo e ultimo scrutinio, il quale prevede il raggiungimento della maggioranza assoluta: la metà dei presenti più uno.

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Quanto dura il mandato del Presidente della Repubblica

La durata della carica è di 7 anni.

L’inizio effettivo del mandato del Presidente della Repubblica si ha dal suo Giuramento, che presta davanti al Parlamento. Da questo momento, è in carica per sette anni. La fine del mandato presidenziale può essere determinata, oltre che dal decorrere naturale dei sette anni, anche dai seguenti motivi, espressamente sanciti dalla Costituzione: dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza, destituzione per alto tradimento sancito dalla Corte Costituzionale.

Ruoli e poteri del Presidente della Repubblica

Garanzia ed equilibrio

La Carta fondamentale italiana fissa alcune caratteristiche proprie del Presidente. Tuttavia, non stabilisce con precisione – a differenza di altre cariche dello stato e di altri organi istituzionali – il suo ruolo esatto. Una cosa chiara e chiarita sin da subito, è la sua irresponsabilità politica.

Si dice poi che il suo ruolo, concretamente, varia col variare del momento politico nazionale, in base dunque agli equilibri della maggioranza di Governo.

La facoltà di sciogliere le Camere

Ha, pertanto, facoltà, in caso di rapporti instabili con rischio di crisi imminente, di sciogliere le Camere, in vista di una nuova consultazione elettorale.

Lo scioglimento anticipato poi, si ha solo in casi gravi, e soltanto dopo aver sentito i Presidenti della Camera e del Senato (a patto che il periodo nel quale accada non coincida con gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica; salvo l’unico caso in cui questi sei mesi non siano anche gli ultimi sei del governo stesso).

Come un arbitro

Nel caso di rapporti di Governo stabili invece, il Presidente della Repubblica deve farsi esclusivamente garante del rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione.

A conferma inoltre della sua irresponsabilità politica, c’è l’articolo 89 della Costituzione, il quale stabilisce i cosiddetti criteri della Controfirma.

Nessun atto del Presidente della Repubblica” – è scritto sulla Carta – “può dirsi valido se non è stato controfirmato dal ministro proponente (o dal Presidente del Consiglio se il caso lo richiede)”.

Tutti gli atti che hanno valore legislativo infatti, devono portare anche e sempre la firma del Presidente del Consiglio.

In pratica, e in sintesi, i ministri o il Presidente del Consiglio propongono un atto che sarà il Presidente della Repubblica ad emanare legalmente.

Tuttavia, prima che vada in vigore, occorre che sia controfirmato, quale ulteriore sigillo di governo, dal ministro che ha proposto l’atto e, ovviamente, dal Presidente del Consiglio in carica. Si distingue in questi casi specifici tra:

  • 1. atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi;
  • 2. atti formalmente e sostanzialmente presidenziali;
  • 3. atti complessi eguali.

Il Presidente della Repubblica ha responsabilità giuridica, all’interno dell’esercizio delle proprie funzioni, unicamente per quanto riguarda i reati di Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione; fuori di essi è al pari di un comune cittadino.

La residenza del Presidente della Repubblica

La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il Palazzo del Quirinale, che sorge sull’omonimo colle di Roma. Il Quirinale è uno dei simboli dello Stato italiano.

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Scusate ma in caso di omonimia che si fà? Voglio dire: al mio paese c'è uno che si chiama Franco Marini di oltre 50 anni… potrebbe avanzare richieste di salire al Quirinale?

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE ESSERE UN UOMO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO
DEVE ESSERE CANDIDO SOME LA NEVE
NON DEVE PARTEGGIARE PER NESSUN CETO POLITICO
DEVE ESSERE IL PRESIDENTE DI TUTTI , TUTTI GLI ITALIANI!!!!!!!!!!!!!!!

mi piacerebbe l'elezione diretta del Presidente, come avviene in USA.