Noleggio e comodato: differenze
Quando si parla di beni mobili o immobili, sentiamo spesso parlare di noleggio e di comodato (0 comodato d’uso). Sono due termini all’apparenza simili ma che nascondono profonde differenze che non tutti conoscono e che spesso confondono. Avere ben chiari i due concetti può essere utile nella vita quotidiana, anche perché entrambi questi tipi di contratto sono regolamentati da diversi articoli del Codice Civile. Nel seguente articolo cerchiamo di capire brevemente la differenza tra i due termini.
Noleggio
Per noleggio si intende un contratto a breve termine che viene stipulato tra due soggetti pubblici o privati, avente come oggetto l’uso di un bene mobile o immobile. Il bene viene affidato dietro corresponsione di una somma stabilita e sottostando ad un’opportuna regolamentazione condivisa. Gli articoli del Codice Civile che regolamentano la locazione sono l’articoli 1571 e seguenti.
Il contratto di noleggio è un contratto consensuale tra le parti e prevede che la persona che viene definita “il locatore”, si impegni a far godere alla controparte, il locatario (o conduttore), di una cosa mobile o immobile per un tempo determinato e solo dietro il pagamento di una somma di denaro. Dopo aver usufruito del servizio, il locatario restituisce il bene mobile o immobile al legittimo proprietario (locatore). Nel contratto di noleggio, il locatario o conduttore non è responsabile della rottura o distruzione del bene, se dimostra che sono successi degli accadimenti non imputabili a lui. Un esempio tipico di noleggio è quello dell’automobile.
Comodato
Per comodato invece si intende, un contratto reale che ha per oggetto beni mobili e immobili; essi in questo caso vengono affidati a titolo gratuito da una parte (denominata comodante) all’altra parte (denominata comodatario). Il bene mobile o immobile deve essere restituito ad una determinata scadenza stabilita che è inserita nel contratto, oppure la scadenza è implicita. In questo caso, anche se il comodatario usufruisce gratuitamente del bene mobile o immobile, si deve assumere la responsabilità, in caso di perimento del bene stesso.
Anche se questo accadimento non fosse imputabile a lui. Inoltre il comodatario non può servirsi del bene mobile e immobile per uso diverso da quello che è sottoscritto nel contratto. E non può cedere il bene mobile o immobile in subcomodato senza il consenso del proprietario stesso. Il comodato è disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. Un esempio di comodato è l’uso di una sala espositiva. Anche un’abitazione può essere data in comodato dai genitori ai figli.