Srl e SpA, differenze
Le sigle S.p.A. ed S.r.l. – spesso indicate anche senza punti, SpA ed Srl – si riferiscono a delle società di capitali. Esistono delle sostanziali differenze tra i due termini e tipologie societarie. Vediamo le principali differenze di seguito.
S.p.A. – Società per Azioni
Nel primo caso, le SpA (Società per Azioni) sono caratterizzate dalla responsabilità limitata di tutti i soci e dalla divisione del capitale in azioni. Vi sono una personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale perfetta.
Nelle S.p.A. il limite minimo del capitale è fissato a 120.000 euro e si possono emettere azioni e obbligazioni. Se si tiene conto di quanto enunciato dal Decreto Competitività n. 91/2014 che apporta delle sostanziali modifiche alle disposizioni contenute nel Codice Civile, si vede che il capitale minimo richiesto per la costituzione di una S.p.A. deve essere generalmente di 50.000 euro. Di questo almeno il 25% deve essere versato nelle mani degli amministratori.
Esistono due tipi di società per azioni: ovvero quelle aperte e quelle chiuse. Esiste poi una forma delle SpA, ossia la società in accomandita per azioni in cui troviamo due gruppi di soci che si occupano di questo nuovo modello societario, chiamati accomandanti e accomandatari.
S.r.l. – Società a responsabilità limitata
Nel secondo caso – quello delle S.r.l – la responsabilità è sempre limitata di soci, ovvero è la società che risponde con il proprio capitale sociale a spese e debiti. Il capitale sociale è ripartito in quote azionarie. La Srl è dotata di personalità giuridica.
Nelle S.r.l il capitale sociale deve essere minimo di 10.000 euro. Le quote non possono essere motivo di sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio. Nota bene: il capitale sociale può anche essere inferiore a 10.000 euro solo in determinate circostanze e solo se la società accantona una somma da destinare come riserva. Nel caso di importo pari o superiore è previsto che l’intero ammontare del capitale in natura e almeno il 25% del capitale in denaro viene versato con la sottoscrizione dell’atto costitutivo.
Esiste poi una forma di Srl introdotta più recentemente dal legislatore per favorire un discorso di imprenditorialità. Si chiama Società a responsabilità limitata semplificata o (S.r.l.s.) ed è disciplinata dall’art. 2463 bis del codice civile.