Testo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

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Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino
Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino

Testo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Traduzione di Cesare Cantù, tratta da “Storia di cento anni 1750-1850”, Felice Le Monnier, 1855

Assemblea Nazionale Costituente del 1789

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, comprendendo che l’ignoranza, l’oblio o la non curanza dei diritti dell’uomo sono le sole sorgenti delle pubbliche calamità e della corruzione de’ governi, decisero di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinchè questa dichiarazione, sempre presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi ad essi del continuo i loro diritti e doveri; affinchè gli atti del potere legislativo e dell’esecutivo, potendo essere ad ogni istante paragonati collo scopo d’ogni politica istituzione, siano più rispettati; e i reclami de’ cittadini, fondati d’or innanzi su semplici e incontestabili principi, giovino a sempre mantenere la costituzione e il ben comune. In vista di ciò, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, dii presente e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.

Articolo I.

Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti; quindi le distinzioni sociali non possono esser fondate che sull’utilità comune.

Articolo II.

Lo scopo d’ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo vale a dire la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Articolo III.

Il principio d’ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, nè alcun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da quella.

Articolo IV.

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; quindi l’esercizio dei diritti naturali di ogni persona non ha altri confini, se non quelli che agli altri membri della società assicurano il godimento dei medesimi diritti; nè questi confini ponno essere determinati che dalle leggi.

Articolo V.

La legge ha il diritto di proibire le sole azioni nocive alla società; e tutto ciò che non dalla legge non è proibito non può essere impedito, e niuno costretto a far quello che essa non impone.

Articolo VI.

La legge è l’espressione della volontà generale, avendo tutti i cittadini diritto di concorrere alla sua formazione, personalmente o per rappresentanti; e debb’ essere per tutti la stessa, o protegga o punisca. Tutti i cittadini, come uguali ai suoi occhi, sono del pari ammissibili a tutte le dignità, cariche, pubblici impieghi, secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle virtù e dell’abilità.

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Articolo VII.

Nessuno individuo può venir accusato, arrestato o detenuto fuorchè nei casi determinati dalle leggi e secondo le forme che esse hanno prescritte; e devono punirsi quelli che sollecitano, spediscono, eseguiscono o fanno eseguire ordini arbitrari: ma ogni cittadino chiamato o arrestato in forza della legge, deve ubbidire immediatamente; resistendo, si rende colpevole.

Articolo VIII.

La legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e niuno può essere punito se non in virtù d’una legge stabilita e promulgata prima del delitto, e legalmente applicata.

Articolo IX.

Dovendosi presumere innocente ogni uomo sino a che non sia stato dichiarato colpevole, se il suo arresto sarà giudicato indispensabile, deve però essere dalla legge severamente represso ogni rigore che non necessario per assicurarsi della sua persona.

Articolo X.

Nessuno dee venir molestato per le sue opinioni, fossero anche anche sediziose, purchè la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo XI.

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è un diritto de’ più preziosi per l’uomo: quindi ogni cittadino può parlare, scrivere, stampar liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Articolo XII.

La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino rende necessaria una pubblica forza; questa è dunque costituita per il vantaggio di tutti, e non per particolare utilità di quelli, cui essa è confidata.

Articolo XIII.

Pel mantenimento della pubblica forza e per le spese d’amministrazione è indispensabile una comune contribuzione, la quale debb’ essere ugualmente ripartita fra tutti i cittadini in ragione delle loro facoltà.

Articolo XIV.

Tutti i cittadini hanno il diritto di comprovare o da sè stessi o pe’ loro rappresentanti la necessità della pubblica contribuzione, di approvarla liberamente, di seguirne l’uso, di determinarne la quota, la riscossione e la durata.

Articolo XV.

La società ha diritto di dimandar conto a ogni pubblico agente della sua amministrazione.

Articolo XVI.

Ogni società, nella quale la guarentigia dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri determinata, non è costituita.

Articolo XVII.

Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l’esige evidentemente, e a patto d’un equo anteriore risarcimento.

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Stefano Moraschini

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